F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C – RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CLUB URAGANO CEP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/CLUB URAGANO CEP DEL 17.4.1999 (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 38/C – Riunione del 30.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CLUB URAGANO CEP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/CLUB URAGANO CEP DEL 17.4.1999 (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.1999) Con atto inoltrato a mezzo del servizio postale il 26.7.1999 il Club Uragano Cep ricorre ai sensi dall'art. 26 n.1 lettera e) C.G.S. in relazione alla decisione di questo Collegio (Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.1999) che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la delibera in data 12.5.1999 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Sportinsieme/Uragano Cep del 17.4.1999. La società ricorrente denuncia un preteso 'errore di tatto' in quanto il suo appello sarebbe stato inoltrato tempestivamente rispetto alla effettiva data di ricezione degli atti ufficiali. Premesso che ai procedimenti di revocazione si applicano le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza (art. 28 n. 3 C.G.S.). rileva la C.A.F. che la copia dei motivi del reclamo non risulta inviata contestualmente alla controparte necessaria A.S. Sportinsieme, in violazione del preciso disposto regolarmentare (art. 23 n. S C.G.S.). II ricorso pertanto, è inammissibile, sicché ne risulta precluso l'esame (art. 28 n. 3 C.G.S.), con il conseguente incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli art. 28 n. 2 e 23 n. S C.G.S., per omesso contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Club Uragano Cep di Messina ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it