F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 57 dell’1.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL
31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 dell'1.7.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo in merito alla gara
Libertas L'Oasi/Club 83 dell'11.5.1999, ha inflitto al calciatore Dario Lo Verde, dell'A.S. Club 83,
'per aver spintonato l'arbitro; per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso; nonché
per averlo colpito con un violento caccio alla coscia sinistra, a fine gara, la sanzione della squalifica
fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 37 del 12 maggio 1999).
Decidendo in merito al reclamo presentato dall'A.S. Club B3, la competente Commissione
Disciplinare. visto il supplemento di referto rilasciato dall' arbitro, il quale ha ammesso di aver
indicato nel referto un calciatore diverso da quello che aveva commesso il fatto, confermando che il
Lo Verde aveva comunque assunto 'un contegno contestatario e minaccioso, ha ritenuto sussistere
un errore di persona, in virtú del quale gli atti di violenza verificatisi dopo la gara dovevano
ritenersi compiuti non dal calciatore Dario Lo Verde, ma bensì dal calciatore Giuseppe Frisella (che
nell'udienza dibattimentale ha ammesso i propri comportamenti).
Su queste basi la Commissione Disciplinare ha ridotto al 30.11.1999 la squalifica inflitta a
Dario Lo Verde ed ha rimesso gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti da assumere nei
confronti del Frisella (Com. Uff. n. 55 del 10 giugno 1999).
II Giudice di primo grado, di conseguenza. ha inflitto al calciatore Frisella Giuseppe la
sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 42 del 17 giugno 1999). Decidendo in
ordine al reclamo presentato dall'A.S. Club 63 avverso detta sanzione,
la Commissione Disciplinare ha confermato la ricostruzione dei fatti avvenuti durante e dopo la
gara. ma tenendo conto del leste comportamento del calciatore Frisella, ha ridotto la squalifica
inflitta al calciatore sopra indicato determinandone la durata fino al 31 .12.2002.
Con atto di appello presentato a questa C.A.F. I' A.S. Club 83 chiede una ulteriore riduzione della
squalifica che appare - secondo la ricorrente - sproporzionata rispetto alla reale entità delle
infrazioni commesse dal calciatore Frisella.
In merito al rapporto fra gravità dei fatti ed entità della sanzione l'atto di appello torna a
sottolineare il leale comportamento del Frisella e richiama, a sua parziale giustificazione, la
concitazione del momento e la conseguente tensione estrema.
Questa Commissione d'Appello Federale ritiene, esaminati gli ani di causa e ponderate le
ragioni esposte nell'atto di appello, che i motivi di equità riconducibili alle ammissioni lealmente
compiute dal Frisella ( nel dibattimento in secondo grado) siano state adeguatamente soppesate e
valutate dalla Commissione Disciplinare, che i9 giunta a comminare la sanzione della squalifica in
modo coerente con le esigenze di equità e di concreta applicazione delle norme della giustizia
sportiva.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Club 83 di
Palermo, ed ordina l'incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 57 dell’1.7.1999)"