F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. GARDEN SPORT MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BASILE SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.31 del 10.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. GARDEN SPORT MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BASILE SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.31 del 10.12.1999) L'A.S. Garden Sport Messina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la squalifica fino al 30.6.2002 inflitta al calciatore Basile Sebastiano dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Messina (C.U. n. 7 dell'11 novembre 1999) e confermata con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 31 dicembre 1999) la quale ha rigettato il reclamo dell'A.S. Garden Sport. Sostiene la ricorrente che i fatti accaduti sul campo di Mojo Alcantara, in occasione della gara Mojo Alcantara / Garden Sport Messina del 7.11.1999, non sono stati fedelmente riportati nel referto arbitrale, tanto che sarebbe proponibile una querela di falso. Inoltre, a suo dire, andrebbe presa in considerazione la dichiarazione rilasciata dal calciatore Fallo Daniele, compagno di squadra del Basile, che si è addossato la responsabilità del fatto. II ricorso non merita accoglimento. Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare non meriti alcuna censura, in quanto obiettivamente emessa sulla base degli atti ufficiali ed in particolare di quanto riferito dal giudice di gara. La sanzione inflitta appare equamente determinata in considerazione della obiettiva gravità del gesto violento messo in atto dal Basile nei confronti dell'Arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Garden Sport Messina di Messina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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