F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL COMUNE DI USTICA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA COMUNE DI USTICA CALCIO/SAN CIPIRELLO DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 35 del 7.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL COMUNE DI USTICA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA NON DISPUTATA COMUNE DI USTICA CALCIO/SAN CIPIRELLO DEL
28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com.
Uff. n. 35 del 7.1.2000)
La Società Comune di Ustica Calcio ha presentato appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 35 del 7 gennaio
2000, inerente la gara non disputata Comune di Ustica/San Cipirello del 28.11.1999, con la quale,
nel rigettare il suo reclamo, è stata confermata la statuizione del competente Giudice Sportivo, che
ha ritenuto la sussistenza della causa di forza maggiore, che ne ha impedito la disputa, e ne ha
quindi disposto la ripetizione.
II reclamo non può essere preso in esame da questo Collegio, in quanto l'art. 55 N.O.I.F., al
secondo comma, stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore
compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare "in seconda ed
ultima istanza", per cui la materia risulta sottratta alla competenza della C.A.F..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 55 N.O.I.F., l'appello
come in epigrafe proposto dal Comune di Ustica Calcio di Ustica (Palermo) e dispone incamerarsi
la relativa tassa.
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