F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/CATENAHUOVESE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 36 del 14.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VALGUARNERA/CATENAHUOVESE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 36 del 14.1.2000)
Con delibera pubblica nel C.U. n. 36 del 14 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo interposto dalla Pol. Valguarnera avverso
la regolarità della gara Valguarnera/Catenanuovese, disputata il 5.12.1999 per il Campionato di t°
Categoria. Osservava, al riguardo, la Commissione Disciplinare che alla gara in questione aveva
bensì partecipato il calciatore della S.S. Catenanuovese, Privitera Carmelo, che, essendo nato il
17.9.1985, non aveva ancora raggiunto l'età di sedici anni, stabilita come minima -fatta salva la
previsione dall'art. 34 n. 3 N.O.I.F. - per la partecipazione a competizioni non riservate a calciatori
"giovani'; ma tale infrazione era sanzionata non colla perdita della gara, ma con i più lievi
provvedimenti disciplinari di cui all'att. 7 comma 6 lett. a) C.G.S.. E pertanto disattendeva la
richiesta della reclamante, di avere assegnata gara vinta a proprio favore.
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la Pol. Valguarnera, rilevando come I'art. 34 citato,
nel porre il divieto di partecipazione nei confronti di calciatori infrasedicenni, fa salvo il caso di
quelli che, compiuto il quindicesimo anno, siano autorizzati dal competente organismo federale a
prendere pane a manifestazioni agonistiche non squisitamente giovanili; e, in caso di impiego non
autorizzato di calciatore quindicenne, la sanzione è quella prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S , cioè
la punizione sportiva della perdita della gara, che insisteva fosse disposta nel caso esaminato, previo
annullamento dell'impugnata delibera.
L'appello è fondato.
La norma applicata dalla Commissione Disciplinare - art. 7, comma 6, lett. a) C.G.S. - che
non prevede la punizione sportiva della perdita della gara per l'infrazione al divieto di partecipare a
gare di competizioni prima dell'età prevista per le stesse, fa espressa eccezione per l'ipotesi prevista
dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F, ovvero per il caso del calciatore "giovane", non ancora sedicenne, che
partecipi ad attività agonistica organizzata dai Comitati Regionali o dalle Leghe.
Nel caso in esame, il Privitera non aveva neppure compiuto il quindicesimo anno e quindi nemmeno
poteva essere oggetto di autorizzazione a tale partecipazione, come prevede la citata norma La
quale, poi, esplicitamente sanziona con l'applicazione dall'art. 7 comma S C.G.S. (perdita della
gara) la descritta condotta.
Pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata, con assegnazione della gara vinta per
2 a 0 in favore dell'appellante Pol. Valguarnera.
Va restituita la tassa reclamo.
Per i suesposti motivi, la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol.
Valguarnera di Valguarnera (Enna), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S.
Catenanuovese la punizione sportiva di perdila per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione
della tassa versata.
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