F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODICA/LEONZIO DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MODICA/LEONZIO DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 39 del 3 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava il reclamo avanzato dalla S.S. Leonzio avverso la
regolarità della gara Modica/Leonzio disputata il 3.10.1999 per il Campionato di Eccellenza,
ritenendo legittima la partecipazione del calciatore Carmelo Giglio, tesserato per il Modica.
Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la S.S. Leonzio, sostenendo che il
Giglio, avendo svolto prima del trasferimento al Modica funzioni di allenatore per altra società, non
avrebbe potuto, nel corso della medesima stagione, tesserarsi come calciatore per il Modica.
L'appello è infondato.
Dal tabulato del Settore Tecnico, in atti, emerge che il Giglio era tesserato come allenatore
per la stagione 1998/1999, ma tale tesseramento non era stato rinnovato per quella successiva; tale
dato formale elimina ogni rilevanza sia al contenuto del C.U. n. 17 dell'8 ottobre 1999, col quale il
Comitato Regionale dava atto della indicazione di costui come allenatore della Pol. Junior Vittoria,
sia alle notizie di stampa, da cui si apprende che il medesimo in tale ultima società svolgeva
funzioni di calciatore ed anche (ma solo di fatto, evidentemente, e quindi fuori da ogni
tesseramento) di allenatore.
Dal tabulato dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale si ricava, poi, che il Giglio
era tesserato come calciatore per lo Junior Vittoria e, come tale, venne legittimamente trasferito alla
Pol. Modica; da qui la regolarità della sua partecipazione alla gara in oggetto.
L'appello va dunque rigettato e la relativa tassa incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Leonzio di
Lentini (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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