F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOTHIA/2000 CAMPOBELLO CALCIO DEL 23.1.2000 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MOTHIA/2000 CAMPOBELLO CALCIO DEL 23.1.2000 (Delibera
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000).
All'esito della gara Mothia/2000 Campobello Calcio, disputata il 23.1.2000, nell'ambito del
Campionato dì 2~ Categoria, Girone M, terminata col punteggio di 2 a 5, l'A.S. Mothia proponeva
reclamo avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della
squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Nicolosi Antonino, in posizione irregolare in
quanto non aveva ancora scontato una squalifica.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Ulf n. 41 del t7
febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2 all'A.S. 2000 Campobello Calcio e comminava l'ammenda di L. 200.000,
infliggeva l'inibizione fino al 19.3.2000 al dirigente Di Prima Giuseppe ed una ulteriore giornata di
squalifica al calciatore Nicolosi Antonino.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. 2000 Campobello Calcio, chiedendo che
venga dichiarato inammissibile il reclamo della A.S. Mothia alla Commissione Disciplinare ed il
ripristino del risultato conseguito sul campo.
II gravame è infondato.
L'A.S. 2000 Campobello Calcio argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della
A.S. Mothia alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in
quanto non era allegata allo stesso la tassa relativa.
La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme: art. 37 C.G.S., punto 5,
per il quale "ai reclami deve essere allegata la tassa ..."; art. 23 C.G.S., punto 9, per il quale " ..Nel
caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il
versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui il
reclamante sia una società)".
Nella specie l'A.S. Mothia aveva espressamente autorizzato, nel reclamo,l'addebito sul
proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Deve,
infatti, ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento, espressamente prevista
dalle norme federali, mediante la quale si possano corrispondere le tasse di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. 2000
Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa
versata.
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