F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 2000 CAMPOBELLO CALCIO/BOSCO 1970 DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA 2000 CAMPOBELLO CALCIO/BOSCO 1970 DEL 30.1.2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000)
All'esito della gara 2000 Campobello Calcio/Bosco 1970, disputata il 30.1.2000, nell'ambito
dl Campionato di 2a Categoria, Girone M, terminata col punteggio di 2 a 1, l'A.S. Bosco t970
proponeva reclamo avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file
della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Nicolosi Antonino, in posizione irregolare
in quanto non aveva ancora scontato una squalifica.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del
17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-2 all'A.S. 2000 Campobello Calcio e comminava l'ammenda di L. 200.000,
infliggeva l'inibizione fino al 19.3.2000 al dirigente Di Prima Giuseppe ed una ulteriore giornata di
squalifica al calciatore Nicolosi Antonino.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. 2000 Campobello Calcio, chiedendo che
venga dichiarato inammissibile il reclamo dell'A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare ed il
ripristino del risultato conseguito sul campo.
II gravame é infondato.
L'A.S. 2000 Campobello Calcio argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della
A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in
quanto non era allegata allo stesso la tassa relativa.
La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme: art. 37 C.G.S., punto 5,
per il quale "ai reclami deve essere allegata la tassa..."; art. 23 C.G.S., punto 9, per il quale "...Nel
caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il
versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui
reclamante sia una società)".
Nella specie l'A.S Bosco 1970 aveva espressamente autorizzato, nel reclamo, l'addebito sul
proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Deve,
infatti, ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento, espressamente prevista
dalle norme federali, mediante la quale si possano corrispondere le tasse di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. 2000
Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e ordina l'incameramento della tassa
versata.
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