F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PETROSINO/RIVIERA DEI MARMI DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PETROSINO/RIVIERA DEI MARMI DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000) La S.S. Riviera dei Marmi ha presentato ricorso per revocazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 10 febbraio 2000, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla medesima associazione per l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, pubblicato sul Com. Uff. n. 14 del 21 dicembre 1999, con la quale veniva irrogata la sanzione sportiva della perdita per 0 - 2 della gara Petrosino/Riviera dei Marmi del 15.12.1999, del Campionato Juniores Regionale, la penalizzazione di 1 punto e I'ammenda di lire 100.000. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non sono state, infatti, osservate le prescrizioni indicate nell'art. 23 n. 5 C.G.S., per il quale ".. copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. .". Nel Caso in esame non risulta inviata copia del ricorso alla controparte, come è prescritto dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. Trova, pertanto applicazione, nel caso in esame, quanto disposto dell'art. 23 n. 10 C.G.S., per il quale l'inosservanza della predetta formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dalla S.S. Riviera dei Marmi di Custonaci (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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