F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’UNIONE SPORTING ZAFFERANA ONLUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 6.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'UNIONE SPORTING ZAFFERANA ONLUS AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 6.4.2000)
L'Arbitro della gara del Campionato siculo di Promozione Sporting Zafferana/Aci S.
Antonio, disputato il 5.3.2000, riferiva che al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi,
veniva ingiuriato e minacciato da alcuni tifosi della società Zafferana; uno di essi lo afferrava per la
divisa, lo faceva ruotare vorticosamente, facendolo cadere e con violenza lo colpiva con pugni e
calci alla testa, allo stomaco ed al viso; mentre un Assistente dell'Arbitro tentava di sottrarlo
all'aggressione, sopraggiungevano altre due persone che a loro volta lo attingevano con Pugni e
calci alla testa, all'orecchio, al ginocchio sinistro, provocandogli forte stordimento e dolore
lancinante. Riuscito a liberarsi, mentre correva verso lo spogliatoio, veniva raggiunto da sputi ed in
particolar modo uno sputo, indirizzatogli dal Dirigente Romano Giuseppe. lo colpiva in pieno viso;
questi inoltre lo minacciava dicendogli testualmente "spero che ti ammazzino, perché ancora non
abbiamo finito". Contemporaneamente l'Assistente dell'Arbitro che tentava di aiutarlo veniva
inseguito a sua volta dagli scalmanati e per due volte cadeva in terra procurandosi alcune abrasioni.
Riferisce ancora che riuscivano entrambi a barricarsi nello spogliatoio, nonostante i tifosi tentassero
di penetrarvi; e che, inoltre, questi tentavano di colpirti con pietre, scagliate attraverso la finestra.
Un vigile urbano interveniva e su suo invito il medico della società ospite prestava loro le prime
cure. Dopo circa 10 minuti intervenivano i Carabinieri, che li accompagnavano al pronto soccorso
di Giarre, dove gli venivano riscontrate varie contusioni, e gli veniva consigliato di eseguire una
radiografia al cranio.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 44 del 9 marzo 2000, infliggeva alla società Sporting Zafferana la
squalifica del campo di giunco fino al 31.3.2000 e inibiva il Dirigente, Sig. Romeo Giuseppe, fino
al 30.4.2001.
A seguito di reclamo della suddetta società, la Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato
Regionale Sicilia riduceva la squalifica del campo al 31.12.2000 e l'inibizione del Dirigente Romeo
al 5.3.2001.
Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 6 aprile 2000, la
società Sporting Zafferana Onlus ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale,
chiedendo che venisse ulteriormente ridotta la punizione sportiva della squalifica del rampo, che
riteneva spropositata, non avendo i prima giudici tenuto conto che la responsabilità della società era
soltanto oggettiva e non diretta e che essa riceveva un danno elevato per l'impossibilità di disputare
partite sul proprio campo per ben nove mesi.
L'appello non merita accoglimento.
Ritiene questa Commissione che le suddette argomentazioni non sono sufficienti per
concedere un'ulteriore diminuzione della sanzione disciplinare in esame, tenuto conto della gravità
degli episodi.
L'aggressione selvaggia dei tifosi agli Ufficiali di gara non può indurre sua demenza
invocata dalla società reclamante e la sanzione non può essere mitigata per l'assenza della recidiva,
ché se vi fosse stata una causa recidivante la sanzione sarebbe stata ancora più grave.
Inoltre, bisogna considerare che la società non ha attuato alcuna misura preventiva di tutela di tutti i
partecipanti alla gara ed in Particolar modo dell'Arbitro e dei suoi Assistenti; anzi il proprio
dirigente presente negli spogliatoi si è dimostrato solidale con gli aggressori e li ha addirittura
incitati a continuare nelle violenze a danno di questi.
In conseguenza del rigetto del reclamo la tassa versata deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'Unione Sporting Zafferana
Onlus di Sant'Agata Li Battiati (Catania) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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