F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. CATENANUOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/CATENANUOVESE DEL 5.12.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. CATENANUOVESE AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/CATENANUOVESE DEL 5.12.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
Con deliberazione assunta nella riunione del 24 febbraio 2000 (Com. Uff. n. 24/C) questa
Commissione infliggeva alla S.S. Catenanuovese la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara
disputata d 5.12.1999 con la Pol. Valguarnera.
Avverso tale decisione la S.S. Catenanuovese ha avanzato ricorso per revocazione chiedendo il
ripristino del risultato conseguito sul campo.
Nel ricorso si denuncia un (presunto) errore di diritto e si richiamano le interpretazioni
fornite dal Comitato Regionale Sicilia sulle norme riguardanti l'utilizzo dei calciatori 'giovani'.
Osserva la C.A.F. che il ricorso é inammissibile.
Ai fini dell'ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque
ipotesi elencate nell'art. 2B n. 1 C.G.S..
I casi di revocazione sono tassativamente indicati ed è facile rilevare che quanto denunciato
dalla ricorrente non rientra in alcuno di esse l'errore di diritto. infatti, non può essere compreso tra i
motivi di revocazione.
Dall'accertata inammissibilità del ricorso discende l'ordine di incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra
proposto dalla S.S. Catenanuovese di Catenanuova (Enna) ed ordina l'incameramento della relativa
tassa.
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