F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CANICATTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINESE/NUOVA NETINA 96 DEL 29.4.2000 (della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 56 del 25.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. CANICATTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CANICATTINESE/NUOVA NETINA 96 DEL 29.4.2000 (della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 56 del 25.5.2000)
All'esito della gara Canicattese/Nuova Netina, disputata il 29.4.2000 nell'ambito del
Campionato di 2e Categoria del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 3 a 1,
l'A.S. Nuova Netina proponeva rituale reclamo sostenendo che nell'occasione, nelle file della
squadra avversaria. erano stati schierati calciatori Intravaia Rosario. Marino Alessandro ed Assenza
Davide, tesserati in modo non regolamentare.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del
25 maggio 2000, nell'accogliere d reclamo, infliggeva alla Polisportiva Canicattese la punizione
sportiva della perdita della gara. al calciatore Intravaia Rosario - il solo ad essersi trovato in
posizione irregolare - una giornata di squalifica e al dirigente accompagnatore della medesima
società. Buccheri Mario. l'inibizione Fano al 31.10.2000.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la
Polisportiva Canicattese, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo e la revoCa delle
sanzioni inflitte ai suoi tesserati.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero nella congiuntura la società appellante ebbe ad utilizzare il calciatore Intravia
Rosario nel glomo stesso del tesseramento del medesimo per i suoi colori. É noto invece, in base
alla vigente normativa, che i calciatori devono essere tesserati almeno entro le ore ventiquattro del
glomo antecedente la gara (cfr. art. 61 comma 5° delle N.O.I.F.).
L'impugnata delibera appare pertanto esente da censure
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva
Canicattese di Canicattini Bagni (Siracusa) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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