F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CANICATTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINESE/NUOVA NETINA 96 DEL 29.4.2000 (della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 56 del 25.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CANICATTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINESE/NUOVA NETINA 96 DEL 29.4.2000 (della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 56 del 25.5.2000) All'esito della gara Canicattese/Nuova Netina, disputata il 29.4.2000 nell'ambito del Campionato di 2e Categoria del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 3 a 1, l'A.S. Nuova Netina proponeva rituale reclamo sostenendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria. erano stati schierati calciatori Intravaia Rosario. Marino Alessandro ed Assenza Davide, tesserati in modo non regolamentare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 25 maggio 2000, nell'accogliere d reclamo, infliggeva alla Polisportiva Canicattese la punizione sportiva della perdita della gara. al calciatore Intravaia Rosario - il solo ad essersi trovato in posizione irregolare - una giornata di squalifica e al dirigente accompagnatore della medesima società. Buccheri Mario. l'inibizione Fano al 31.10.2000. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Canicattese, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo e la revoCa delle sanzioni inflitte ai suoi tesserati. II gravame non ha fondamento. Ed invero nella congiuntura la società appellante ebbe ad utilizzare il calciatore Intravia Rosario nel glomo stesso del tesseramento del medesimo per i suoi colori. É noto invece, in base alla vigente normativa, che i calciatori devono essere tesserati almeno entro le ore ventiquattro del glomo antecedente la gara (cfr. art. 61 comma 5° delle N.O.I.F.). L'impugnata delibera appare pertanto esente da censure II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Canicattese di Canicattini Bagni (Siracusa) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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