F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL’8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TORNEO DON FACIBENI DOCCIA/OLIMPIA FIRENZE DEL 15.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 27.5.1999).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
TORNEO DON FACIBENI DOCCIA/OLIMPIA FIRENZE DEL 15.4.1999 (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I'Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 27.5.1999).
L'arbitro della gara Doccia Calcio/Olimpia Firenze,disputata il 15.4.1999 nell'ambito del
Torneo Don Facibeni riservato alla Categoria Esordienti, riferiva nel proprio rapporto che al termine
del primo tempo Zanchi Andrea e Agonigi Massimiliano, dirigenti del G.S. Doccia Calcio con
modi violenti, lo avevano insultato e minacciato.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Firenze, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 39 del 21 aprile 7999, infliggeva ai predetti l'inibizione fino a tutto il 23.4.2000.
La punizione veniva confermata da Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 41 del 27 maggio
1999).
Avverso tale decisione propone appello dinnanzi a questa Commissione Federale il G.S.
Doccia Calcio invocando una pena piú mite.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero risulta agli atti che Zanchi Andrea e Agonigi Massimiliano agirono con
particolare violenza, afferrando per le braccia il Direttore di gara e profferendo nei suoi confronti
ingiurie e pesanti minacce. Non emergono peraltro circostanze che possano in qualche modo ridurre
la pena inflitta, che appare già mite in rapporto ai fatti.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramenlo della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Doccia Calcio di Sesto
Fiorentino (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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