F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEI SIGG.RI BALDINI CARLO E CLAUDIO E PAGGETTI RITA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 28.12.1999 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BALDINI CLAUDIO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C – Riunione del 16.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DEI SIGG.RI BALDINI CARLO E CLAUDIO E
PAGGETTI RITA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 28.12.1999
INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BALDINI CLAUDIO (Delibera della C.A.F. - Com.
Uff. n. 7/C - Riunione del 16.9.1999)
I ricorrenti, citati in epigrafe, hanno presentato, presso questa Commissione d'Appello
Federale, ricorso per revocazione reiterando la motivazione già proposta, dinanzi alla medesima
C.A.F., in sede di procedimento di ultima istanza; si lamentava, in tale sede (e torna a riproporsi
oggi tomo fondamento del ricorso per revocazione), la violazione dei diritti della difesa in quanto il
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 1 del 9 luglio 1999) non avrebbe accolto la richiesta del
giovane calciatore Baldini Claudio di essere ascoltato, violando, tosi. le norme sul contraddittorio.
Questa C.A.F., esaminando l'appello lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dall'art. 35
comma 4, lettere d/d1 C.G.S.. in quanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado è
inferiore a 12 mesi (C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C - Riunione del 17.9.1999).
Osserva il Collegio che il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 28 comma 2, prevede
l'applicazione ai procedimenti di revocazione delle norme procedurali dettate per n procedimenti di
ultima istanza. Assume rilievo di principio generale la norma in base alla quale vizi di
inammissibilità o improcedibilità del reclamo rilevati in precedenti gradi del giudizio. se ritenuti
sussistenti dal giudice di appello, non possono essere sanati. questo principio vale anche per la
impugnazione per revocazione
La inammissibilità dell'appello "ordinario' dinanzi a questa C.A.F., accertata dalla decisione
assunta nella riunione del 16.9.1999 (Com. Uff. n. 7/C). appare fondata sulla sicura sussistenza
della fattispecie espressamente prevista dall'art. 35 comma 4 lettere d/d1) C.G.S. nel caso in esame.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 28 comma 2 C.G.S., il
ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dai Sigg.ri Baldini Carlo e Claudio e dalla Sig.ra
Paggetti Rita ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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