F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U. S. MONTI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.4.2001 DEL SIG. CARLOTTI GIOVANNI E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2001 DEL CALCIATORE DEL BECCARO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 16.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' U. S. MONTI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.4.2001 DEL SIG. CARLOTTI GIOVANNI E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2001 DEL CALCIATORE DEL BECCARO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 16.12.1999) L'U.S. Monti ha proposto impugnazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 16 dicembre 1999, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso l'inibizione fino al 28.4.2001 del dirigente Carlotti Giovanni e la squalifica inflitta al calciatore Beccaro Claudio fino al 28.3.2001, dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (C.U. n. 14 del 28 ottobre 1999), per il loro comportamento ingiurioso e violento nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato toscano di seconda categoria Ricortoli/Monti, disputata il 24.10.1999. La reclamante sostiene che le suddette sanzioni sono "estremamente esagerate" in considerazione che i due tesserati non hanno commesso i fatti come descritti dall' Arbitro, ma si sono limitati a protestare "energicamente". Chiede, pertanto, una congrua riduzione. II gravame non può essere accolto. Per espressa disposizione regolamentare l'accertamento dei fatti che caratterizzano il procedimento disciplinare deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara. Ne consegue che non può essere attribuita, ai fini del giudizio, rilevanza ad un assunto difensivo tendente a sostituire con una differente versione dei fatti quella ufficiale. Ciò premesso nel concordare con le considerazioni svolte dai primi giudici, va rilevato che la tesi prospettata dalla ricorrente è decisamente smentita dagli atti ufficiali, puntualmente confermati in sede di giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, che ha escluso ogni possibilità di dubbio in ordine alla sicura attribuibilità ai due tesserati, da lui identificati in modo certo, degli atti commessi in suo danno. In siffatta situazione processuale è evidente che l'assunto addotto dalla reclamante ha solo valore di mera allegazione difensiva ed é inaccoglibile la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte. Esse appaiono, invece, proporzionate all'entità dei fatti valutati singolarmente e globalmente. II Dirigente Parlotti, alla fine della gara, si è portato nello spogliatoio dell'Arbitro per ritirare le distinte di gara e dopo averle ricevute gli ha indirizzato uno sputo sul volto; il calciatore Del Beccaro, nel corso della gara, in seguito all'espulsione di un suo compagno, gli si è avvicinato e, dopo avere finto di dargli uno schiaffo, lo ha invece spinto e lo ha colpito con un calcio alla gamba. Tali episodi sono espressione di inciviltà e di immaturità sportiva e vanno adeguatamente sanzionati. La tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Monti di Licciana Nardi (Massa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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