F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U. S. MONTI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.4.2001 DEL SIG. CARLOTTI GIOVANNI E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2001 DEL CALCIATORE DEL BECCARO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 16.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL' U. S. MONTI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO
AL 24.4.2001 DEL SIG. CARLOTTI GIOVANNI E DELLA SQUALIFICA FINO AL
28.3.2001 DEL CALCIATORE DEL BECCARO CLAUDIO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 16.12.1999)
L'U.S. Monti ha proposto impugnazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso
la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel
Comunicato Ufficiale n. 21 del 16 dicembre 1999, con la quale è stato respinto il suo reclamo
avverso l'inibizione fino al 28.4.2001 del dirigente Carlotti Giovanni e la squalifica inflitta al
calciatore Beccaro Claudio fino al 28.3.2001, dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (C.U. n.
14 del 28 ottobre 1999), per il loro comportamento ingiurioso e violento nei confronti dell'Arbitro
della gara del Campionato toscano di seconda categoria Ricortoli/Monti, disputata il 24.10.1999.
La reclamante sostiene che le suddette sanzioni sono "estremamente esagerate" in
considerazione che i due tesserati non hanno commesso i fatti come descritti dall' Arbitro, ma si
sono limitati a protestare "energicamente".
Chiede, pertanto, una congrua riduzione.
II gravame non può essere accolto.
Per espressa disposizione regolamentare l'accertamento dei fatti che caratterizzano il
procedimento disciplinare deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso le risultanze degli atti
ufficiali di gara.
Ne consegue che non può essere attribuita, ai fini del giudizio, rilevanza ad un assunto
difensivo tendente a sostituire con una differente versione dei fatti quella ufficiale.
Ciò premesso nel concordare con le considerazioni svolte dai primi giudici, va rilevato che
la tesi prospettata dalla ricorrente è decisamente smentita dagli atti ufficiali, puntualmente
confermati in sede di giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, che ha
escluso ogni possibilità di dubbio in ordine alla sicura attribuibilità ai due tesserati, da lui
identificati in modo certo, degli atti commessi in suo danno.
In siffatta situazione processuale è evidente che l'assunto addotto dalla reclamante ha solo
valore di mera allegazione difensiva ed é inaccoglibile la richiesta di riduzione delle sanzioni
inflitte. Esse appaiono, invece, proporzionate all'entità dei fatti valutati singolarmente e
globalmente.
II Dirigente Parlotti, alla fine della gara, si è portato nello spogliatoio dell'Arbitro per ritirare
le distinte di gara e dopo averle ricevute gli ha indirizzato uno sputo sul volto; il calciatore Del
Beccaro, nel corso della gara, in seguito all'espulsione di un suo compagno, gli si è avvicinato e,
dopo avere finto di dargli uno schiaffo, lo ha invece spinto e lo ha colpito con un calcio alla gamba.
Tali episodi sono espressione di inciviltà e di immaturità sportiva e vanno adeguatamente
sanzionati.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Monti
di Licciana Nardi (Massa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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