F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. G. URBINO TACCOLAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA G. URBINO TACCOLA/MASSETANA DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. G. URBINO TACCOLAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA G. URBINO TACCOLA/MASSETANA DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 27 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in accoglimento del reclamo interposto dalla U.S. Massetana avverso la regolarità della gara G. Urbino Taccola/Massetana disputata il 7 9.12.7999 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che alla stessa aveva partecipato il calciatore dell'U.S.G. Urbino Taccola Gelli Gian Luca in posizione irregolare, in quanto squalificato nel corso della Coppa Italia, cui aveva partecipato nelle file di altra società, senza averla scontata successivamente, applicava ai danni di tale società la punizione sportiva della perdita della gara Osservava la Commissione Disciplinare che il Gelli, avendo cambiato società dopo la squalifica, non l'aveva scontata nelle gare ufficiali della squadra originaria e, quindi, ai sensi dall'art. 12 comma 3 C.G.S., avrebbe dovuto scontarla nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della società di nuova appartenenza. E poiché tanto la cedente quanto la cessionaria erano state eliminate dalla Coppa balia, la punizione avrebbe dovuto essere scontata nelle gare di campionato; ciò non era avvenuto, né aveva rilievo la circostanza che la cessione del Gelli tosse a titolo temporaneo, per cui doveva applicarsi la sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S.. Tale decisione è appellata dinanzi a questa Commissione, sostenendosi dall'U.S.G. Urbino Taccola che proprio il carattere temporaneo del trasferimento avrebbe dovuto legittimare l'utilizzazione del calciatore in campionato, nell'attesa che la giornata di squalifica riportata in Coppa fosse li espiabile. L' appello è infondato. Più volte questa C.A.F. - correttamente citata nella delibera della Commissione Disciplinare - ha affermato che il trasferimento di un calciatore colpito da squalifica impone che questa sia scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della società di nuova appartenenza. Ciò proprio allo scopo precipuo di evitare che le squalifiche siano eluse, mediante una serie di passaggi da una ad altra società; in tal caso, per l'ulteriore ragione che sia la società cedente che la cessionaria erano state eliminate dalle gare di Coppa Italia, la squalifica doveva necessariamente essere scontata in campionato, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo del trasferimento. Essendo pacifico che il Gelli non abbia mai espiato in campionato la sanzione inflittagli in Coppa, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara appare del tutto corretta. L' appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. G. Urbino Taccola di Vicopisano (Pisa) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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