F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S- C.S. SASSOFORTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S- C.S. SASSOFORTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000) Con distinti reclami, la Pol. Roccastrada e l'A.S. C.S. Sassofortino, in relazione alle partite Roccastrada/Monte antico del 7.11.7999 e Monte Antico/Sassofortino del 14.11 .1999, valide per il Campionato di 3a categoria, chiedevano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana l'applicazione nei confronti della Società Monte Antico della sanzione di cui all'att. 7, comma 5, C.G.S., in quanto la stessa aveva impiegato nelle due gare il calciatore Cipriani Riccardo in difetto di tesseramento. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 7 gennaio 2000, accogliendo i reclami, infliggeva al F.C. Monte Antico la punizione sportiva della perdita delle gare sopra riportate con il punteggio di 0 - 2. Contro questa decisione ricorreva alla C.A.F. il F.C. Monte Antico, deducendo a motivi la mancata conoscenza dei ricorsi presentati alla Commissione Disciplinare dalla Polisportiva Roccastrada e dalla A.S. C.S. Sassofortino. La C.A.F., con decisione di cui al C.U. 24/C - riunione del 24 febbraio 2000, rilevato che i ricorsi presentati dalle Società Roccastrada e Sassofortino erano stati inoltrati al F.C. Monte Antico con raccomandata A.R. all'indirizzo errato di "Piazza Caffero Monte Antico" anziché a quello risultante dal foglio di censimento della società (Podere Platina - Monte Antico, Civitella Paganico) e che vi era stata quindi violazione del principio del contraddittorio. accoglieva l'appello e, per l'effetto, annullava senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera della Commissione Disciplinare. Avverso questa decisione propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) e c), C.G.S.. la Polisportiva Roccastrada e l'A.S.C.S. Sassofortino, deducendo che l'impugnata decisione era stata frutto di false dichiarazioni fatte in sede di ricorso alla C.A.F. da parte del legale rappresentante del F.C. Monte Antico, in quanto lo stesso aveva ricevuto regolarmente copia dei reclami di primo grado presentati alla Commissione Disciplinare, come risultava dalle ricevute e dalla certificazione dell'Ufficio postale (che producevano in questa sede) comprovanti il ritiro dei plichi postali da parte dello stesso Presidente della Società Monte Antico, Sig. Alessandro Fantacci. Entrambe le società reclamanti chiedevano pertanto la revisione della decisione di appello. Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. I ricorsi per revocazione sono ammissibili e fondati. Dalla documentazione prodotta dalle società ricorrenti e, in particolare, dalla certificazione dell'Ufficio Postale di Monte Antico Scalo in data 1° marzo 2000 e dalle copie delle cartoline di ritorno, risulta inequivocabilmente che le raccomandate con le quali sono stati inviate le copie dei motivi di reclamo presentati dalle società Roccastrada e Sassofortino alla Commissione Disciplinare sono state consegnate personalmente al destinatario, in persona del Presidente del F.C. Monte Antico, Fantacci Alessandro. La conoscenza dei ricorsi e dei relativi motivi da parte della Società Monte Antico, trova del resto conferma nella presentazione di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, come risulta dagli atti del procedimento. La decisione di questa Commissione, pertanto, è stata determinata dal comportamento doloso della Società Monte Antico che ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, lamentando la mancata conoscenza dei ricorsi, pur essendo perfettamente a conoscenza degli stessi, avendo ritirato le relative raccomandate il suo stesso Presidente e avendo presentato le proprie controdeduzioni in merito. La delibera impugnata va quindi revocata, integrando il comportamento del F.C. Monte Antico l'ipotesi di cui all'att. 28 n. 1, lett. a), C.G.S.. Quanto al merito, per gli stessi motivi va rigettato il reclamo proposto dal F.C. Monte Antico avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale è stata inflitta alla medesima società la perdita per 0-2 delle gare disputate contro le squadre Roccastrada e Sassofortino. Come unico motivo di reclamo, infatti, il F.C. Monte Antico lamentava avanti questa Commissione la mancata conoscenza dei ricorsi presentati dalle suddette società e la violazione conseguente del principio del contraddittorio, non contestando la partecipazione di un suo calciatore non tesserato alle gare in contestazione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra proposti dalla Pol. Roccastrada di Roccastrada (Grosseto) e dall'A.S. C.S. Sassofortino di Sassofortino (Grosseto), li accoglie. revocando, per insussistenza del difetto di contraddittorio, I'impugnata decisione della C.A.F. - con la quale in accoglimento dell'appello del F.C. Monte Antico veniva disposto l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che infliggeva al F.C. Monte Antico (Grosseto) la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle suindicate gare - e, nel merito, respinge l'appello del F.C. Monte Antico avverso la suddetta delibera della Commissione Disciplinare. Ordina restituirsi le relative tasse.
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