F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. OLMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.7.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LAURENZI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n.31 del 2.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. OLMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.7.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LAURENZI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n.31 del 2.3.2000). II G.S. Olmo ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 31 del 2.3.2000, chiedendo un'ulteriore riduzione della squalifica - fino al 27.7.2002 -, da questa inflitta al calciatore Laurenzi Francesco, accogliendo il proprio reclamo avverso la squalifica fino al 27.1.2004, già irrogata dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 26 del 27 gennaio 2000). Osserva la C.A,F. che la delibera della Commissione Disciplinare, che ha ridotto da quattro anni a due anni e mezzo la squalifica, non merita censura perché ha correttamente valutato tutte le circostanze di fatto come risultanti dagli atti ufficiali e sostanzialmente ammesse, per cui la sanzione comminata al Laurenzi appare obiettivamente congrua tenuto conto della gravità degli atti di violenza posti in essere ai danni del Direttore di gara durante e poi al termine dell'incontro Olmo/Bucinese del 23.1.2000. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Olmo di Olmo (Arezzo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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