F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CORSAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/CORSAGNA DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CORSAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/CORSAGNA DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000) All'esito della gara Unione 98/Corsagna, disputata il 23.7.2000 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 2 a 0, la società G.S. Corsagna proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria non aveva dato corretta applicazione all'art. 61. comma 3 delle N.O.I.F.; a suo dire infatti con la maglia n. 4, anziché scendere in campo il calciatore Paolinelli Cristiano come indicato nella copia della distinta in suo possesso, era invece sceso il calciatore Faso Massimo, che era indicato nella distinta con il n. 15. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 2 marzo 2000, accoglieva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara. La decisione veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare, che con delibera Pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 30 marzo 2000, in accoglimento del reclamo avanzato dalla società F.C. Unione 98, ripristinava il risultato conseguito sul campo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la società G.S. Corsagna, riproponendo la sua istanza. II gravame é infondato. Ed invero, posto che nella congiuntura l'Arbitro fu tempestivamente reso edotto della modifica apportata alla distinta, converrà ripetere che se I'art 61 delle N.O.I.F. prevede al n. 2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo n. 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo. In realtà la denunciata irregolarità, costituendo una mera irregolarità formale, potrà essere sanzionata a mente dall'art. 7 n. 6 lett. c) C.G.S., sicché bene la Commissione Disciplinare ha fatto ad inviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale per l'incombenza. II rigetto del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Corsagna di Corsagna (Lucca) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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