F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI SPA 83 VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL’1.12.1999 (Delibera del Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica -Com. Uff. n. 23 del23.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI SPA 83 VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL'1.12.1999 (Delibera del Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica -Com. Uff. n. 23 del23.12.1999) All'esito della gara Spa 83 Valdiserchio/Lucca Sette, disputata in data 1.12.1999 nell'ambito del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 3 a 4, l'U.F. Spa 83 Valdiserchio proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cesca Matteo. da considerarsi m posizione irregolare perché colpito da squalifica. II competente Giudice Sportivo di 2" Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 23 dicembre 1999, nell'accogliere il reclamo, infliggeva all'A.S. Lucca Sette la punizione sportiva deva perdita della gara con il punteggio di 2 a 0. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Lucca Sette. invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante ha sostenuto che il calciatore Cesca Matteo, squalificato, non prese parte alla gara suindicata, pur figurando nella relativa distinta dei giocatori al n. t8 della stessa, e pur risultando subentrato al 38' del secondo tempo al posto del compagno di squadra Bernardini Massimiliano. Le emergenze degli atti ufficiali non sono state smentite nel corso del presente procedimento di appello, anche all'esito dei disposti accertamenti dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C.. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Lucca Sette di Lucca e dispone l'incameramento della tassa versata
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