F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTECASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SELVATELLE/MONTECASTELLO DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MONTECASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SELVATELLE/MONTECASTELLO DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 6 aprile 2000, la Commissione Disciplinare presso iI Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Montecastello avverso la regolarità della gara Selvatelle/Montecastello, disputata il 19.3.2000 per il Campionato di 2a Categoria, osservando che il calciatore Fatticcioni Alessandro, schierato dalla controparte, aveva pieno titolo a parteciparvi, avendo il competente Utticio Tesseramento comunicato che si trattava di calciatore tesserato a titolo definitivo per la S.S. Selvatelle. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.S. Montecastello, facendo rilevare che il Fatticcioni compariva nell'elenco dei calciatori svincolati, pubblicato dal Comitato Regionale Toscana nel C.U. n. 26 del 27.1.2000; che nessuna variazione (a differenza di altri) era stata resa nota a tale proposito e che solo col C.U. n. 35 del 30.3.2000 era stato comunicato che il medesimo era stato inserito nell'elenco suddetto solo per errore materiale. Poiché la S.S. Selvatelle non aveva chiesto che il nominativo del Fatticcioni fosse escluso dalla lista degli svincolati (come invece accaduto per altri due suoi tesserati) e la rettifica del Comitato Regionale Toscana era intervenuta solo dopo la disputa della gara in esame e addirittura dopo la presentazione del reclamo aria Commissione Disciplinare chiedeva che fosse applicato in proprio favore il disposto dell'art. 7 C.G.S.. L'appello non può essere accolto. In linea di fatto e di cronologia, l'esposizione dell'appellante è corretta: il Fatticcioni risultava inserito nell'elenco degli svincolati, nessuna eliminazione da tale elenco era avvenuta prima della disputa della gara reclamata, solo dopo di che era stato dato atto dell'errore materiale in corso. Tutto ciò, peraltro, non vale ad eliminare la circostanza che proprio di errore materiale si sia trattato, colpevolmente corretto in ritardo, ma che certo non può influire - in mancanza di altri validi elementi di giudizio, neppure ottetti dalla società appellante - sulla regolarità del tesseramento del Fatticcioni e quindi della gara in oggetto. Confermandosi la delibera impugnata, va ina3merata la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Montecastello di Pontedera (Pistoia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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