F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LOGITRON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FERRAIOLI PAOLO FINO AL 23.4.2001 (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANA COM. UFF. N. 38 DEL 20.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LOGITRON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FERRAIOLI PAOLO FINO AL 23.4.2001 (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANA COM. UFF. N. 38 DEL 20.4.2000) La società A.S. Logitron ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 aprile 2000, che ha confermato la squalifica fino al 23.4.2000, inflitta dal competente Giudice Sportivo, con delibera di cui al Com. Uff. n. 34 del 23 marzo 2000, al calciatore Ferraioli Paolo, il quale. al termine della gara di Calcio a 5 Serie D, girone "G", disputata contro la Società Brozzi il 17.3.2000, dopo essersi imbrattata la mano con lo sputo, stringeva quella dell'Arbitro. La reclamante nega che il calciatore abbia compiuto il fatto addebitatogli e prospetta l'ipotesi che l'Arbitro probabilmente aveva la mano sudata e bagnata dallo spray anestetico da lui utilizzato per lenire il dolore causato da una caduta durante le fasi di gioco, scambiandolo per saliva. Tale motivazione è del tutto infondata perché in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali. L'Arbitro, infatti, ha descritto con dovizia di particolari e senza discordanze o contraddizioni l'episodio. Egli dopo la stretta di mano, che lo ha lasciato perplesso per "i movimenti abnormi roteatori" impressi dl calciatore con il suo palmo contro quello della propria mano, ha riconosciuto senza alcun dubbio la saliva lasciata sul suo palmo, anche per "il caratteristico maleodore di catarro salivare", ingenerandogli un'immediata sensazione di schifo. Contro tale risultanze non può darsi alcun credito all'assunto difensivo, che ha soltanto lo scopo di offrire una interessata versione di parte del fatto. La sanzione appare equa ove si tenga conto della gravità del gesto, altamente spregiativo ancor più dello sputo che attinge la persona. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello in epigrafe proposto dall'A.S. Logitron di Firenze ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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