F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FC. TODI AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALlFICA FINO AL 15.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 9 dal 75 9.1999) APPELLO DEL CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso d Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 9 del 15.9.7999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FC. TODI AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALlFICA FINO AL 15.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 9 dal 75 9.1999) APPELLO DEL CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso d Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 9 del 15.9.7999) A seguito di deferimento del Procuratore Federale la Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con delibera assunta nella riunione del 14 settembre 1999 (Com. Uff. n. 9 del 75 settembre 7999), sanzionava ~I calciatore Ciucarelli Fabrizio con la squalifica fino a tutto il 75.11.1999 per violazione dall'art. t commi t e 2 C.G.S.. Contro la decisione hanno proposto appello tanto il Ciucarelli che il F.C. Todi, società per la quale egli è tesserato nella corrente stagione sportiva. In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione dei procedimenti, stante la loro evidente connessione. Nei motivi di gravame si eccepisce la nullità della delibera per l'asserita violazione dall'art. 19 comma 5 C.G.S. e nel merito si chiede la riduzione della squalifica, anche in considerazione di quella già sofferta in forza di precedente provvedimento del Giudice Sportivo. Rileva la C.A.F. che a norma di regolamento l'appello deve essere dichiarato inammissibile, senza che ne sia consentito l'esame. Invero, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dt C.G.S., nell'ambito di attività regionale della Lega Nazionale Dilettanti è ammessa l'impugnabilità davanti a questa C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di durata superiore ai dodici mesi. Nella specie, come si è detto sopra, il provvedimento sanzionatorio 8 inferiore a detto limite, il che lo rende insuscettibile di impugnativa in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità segue l'incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal FC. Todi di Todi (Perugia) e dal calciatore Ciucarelli Fabrizio, li dichiara inammissibili. ai sensi dell'art35 n. 4 lett. d/dt C.G.S. ed ordina l'incameramento delle tasse versate.
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