F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PORTO P. CASTIGLIONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO P. CASTIGLIONESE/PONTE PATTOLI DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 12 del 7.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PORTO P. CASTIGLIONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO P. CASTIGLIONESE/PONTE PATTOLI DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 12 del 7.10.1999) All'esito della gara Porto P. Castiglionese/Ponte Pattoli, disputata il 19.9.1999 nelI' ambito del Campionato di t' Categoria Girone A del Comitato Regionale Umbria, terminata con il punteggio di 4 a 4, l'U.S. Ponte Pattoli proponeva rituale reclamo alla competente Commissione Disciplinare. adducendo che nel corso della gara era stato schierato,in posizione irregolare, il calciatore Pucci Alessio, tesserato per I'A.C. Porto P Castiglionese, squalificato per una giornata nella precedente stagione, che non aveva scontato tale sanzione. La Commissione Disciplinare adita deliberava di infliggere alla A.C. Porto P. Castiglionese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e di rimettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 7 ottobre 1999. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Porto P. Castiglionese. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione che si impugna. Nel caso in esame i motivi di appello risultano inviati in data 15.10.1999. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Porto P Castiglionese di Castiglione del Lago (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it