F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZO/PROFIAMMA DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 16 del 5.11 .1999).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PALAZZO/PROFIAMMA DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 5.11 .1999).
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Perugia deliberava la ripetizione della
gara del Campionato di 3° Categoria Palazzo/Profiamma disputata il 10.10.t999 (C.U. n. 8 del 20
ottobre t999) in quanto dagli atti ufficiali risultava che al 34' del 2° tempo si erano trovati in campo
12 calciatori della stessa squadra: infatti l'arbitro aveva espulso per doppia ammonizione il n. 9
dall'U.S. Palazzo, Maggi Andrea, perchè essendo stato sostituito si attardava ad uscire dal terreno di
giunco, mentre era già entrato in campo chi avrebbe dovuto sostituirlo.
A seguito del reclamo avanzato dell'U.S. Palazzo la Commissione Disciplinare, dopo avere
ascoltato l'arbitro che precisava come l'ammonizione fosse stata inflitta al Maggi quando già la sua
sostituzione era avvenuta, annullava la delibera del Giudice Sportivo e ripristinava il risultato della
gara acquisito sul campo (C.U. n. 16 del 5 novembre 1999).
L'A.S. Profiamma ha proposto appello a questa C.A.F. e dopo avere esposto quella che a suo
giudizio era la vera ricostruzione dei fatti accaduti ha concluso per l'applicazione a carico dall'U.S.
Palazzo della punizione sportiva della perdita della gara e in subordine per la ripetizione della
stessa.
L'appello non merita accoglimento.
Premesso che deve farsi esclusivo riferimento agli atti ufficiali, costituiti dal rapporto e dal
successivo supplemento integrativo fornito dall'arbitro alla Commissione Disciplinare, questi
dimostrano che il calciatore Maggi venne ammonito per la seconda volta quando non poteva più
essere considerato partecipante al giunco perché la sua sostituzione, annotata dall'arbitro, era già
avvenuta: la circostanza che egli si sia trattenuto per qualche attimo, a giunco fermo, in prossimità
della linea laterale, come ha precisato l'arbitro, se da una parte giustifica il provvedimento
disciplinare adottato nei suoi confronti, per altro verso non può costituire motivo di annullamento
della gara per essersi trovati sul terreno di giuoco 12 calciatori della stessa squadra, come ritenuto
dal primo Giudice, e ciò anche in ossequio al principio sportivo di doverosa salvaguardia del
risultato acquisito sul campo.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Profiamma di
San Giovanni Profiamma (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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