F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. VENANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.11.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LORECCHIO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 21 de125.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. S. VENANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 6.11.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LORECCHIO SALVATORE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 21
de125.11.1999)
La gara S. Venanzo/Vasas Valnerina, valevole per il Campionato Regionale di 2a Categoria,
disputata il 21.10.1999, veniva sospesa al 44' del 1 ° tempo perché l'arbitro non era più in grado di
dirigerla, essendo stato colpito all'emitorace da una forte gomitata da parte del capitano della
squadra del S. Venanzo, Lorecchio Salvatore.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, valutate le circostanze indicate
dall'arbitro nel suo rapporto, infliggeva, con il Comunicato Uffciale n. 76 in data 5 11.1999, alla
società S. Venanzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché
squalificava fino al 6.11.2002 il calciatore Lorecchio Salvatore.
Avverso tale delibera, l'A.S. S. Venanzo proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare
presso detto Comitato, sostenendo che non era vero che il Lorecchio aveva colpito l'Arbitro, ma che
invece si era limitato ad allontanare i propri compagni che avevano attorniato l'Arbitro stesso per
protestare e contestare a seguito della espulsione decretata nei confronti di un compagno di squadra.
La Commissione respingeva tale reclamo ritenendo provato, dal referto arbitrale e dal
successivo supplemento richiesto all'Arbitro, il fatto violento commesso dal Lorecchio, che aveva
causato la sospensione della gara.
Tale decisione, pubblicata nel Comitato Ufficiale n. 21 in data 25 novembre 1999, è stata
impugnata innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, dall'A.S. S Venanzo, che riproponeva
i motivi addotti in primo grado.
L'impugnata decisione non merita censura.
L'assunto difensivo costituisce un maldestro tentativo di contestare le risultanze degli atti
ufficiali con una versione interessata di parte.
II referto di gara con una precisa e convincente relazione descrive la deprecabile azione del
Lorecchio, confermata dal successivo chiarimento dato dall'Arbitro alla Commissione Disciplinare
con il richiesto supplemento di referto. II calciatore portatosi presso il Direttore di gara, protestando
con espressioni volgari ed ingiuriose perché contestava una sua decisione, lo colpiva con una
violenta gomitata al costato destro. L'Arbitro, sia per il forte dolore, sia per l'affanno provocatogli
dal colpo, non era più in grado di continuare a dirigere la gara; veniva assistito da un medico della
guardia medica, prontamente chiamato ed intervenuto, e che dopo le prime cure lo indirizzava al
pronto soccorso dell'Ospedale ocale ove gli diagnosticavano un trauma all'emitorace destro con
prognosi di otto giorni. La società reclamante lamenta che il giudizio dei primi giudici si è basato
esclusivamente sui dati che emergono dal resoconto dell'Arbitro, senza valutare gli elementi
oggettivi, da essa prospettati.
II ricorso non merita accoglimento.
Nonostante anni di consolidata giurisprudenza viene ancora oggi posta in discussione la
disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.) che indica il referto arbitrale quale fonte
privilegiata di prova, non contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano
suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà della percezione dei
fatti riferiti dall'Arbitro e gli eventuali dubbi debbono essere però ingenerati dallo stesso rapporto,
ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità.
Tutto ciò non risulta dall'esame dei documenti ufficiali esaminati ed il reclamo, pertanto,
non merita accoglimento.
La tassa versata deve essere incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. S.
Venanzo di San Venanzo (Terni) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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