F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. ERACLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VENANZO/S. ERACLIO DEL 21 NOVEMBRE 1989 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria-Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. ERACLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VENANZO/S. ERACLIO DEL 21 NOVEMBRE 1989 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria-Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999) L'arbitro della gara S. Venanzo/S. Eraclio, disputata i1 21.11.1999 per il Campionato di 2e Categoria, organizzato dal Comitato Regionale Umbria, riferiva nel suo rapporto che: - al 20' del secondo tempo, dopo che la squadra di casa era rimasta con otto giocatori, il pubblico cominciava a tenere un comportamento minaccioso e offensivo nei suoi riguardi; - che l'atteggiamento del pubblico e il nervosismo determinatosi in campo non gli consentiva di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio; - che, non volendo sospendere la gara, per evitare di rendere la situazione più pericolosa, decideva di panare a termine la gara pro-torma, dandone notizia ai capitani delle squadre; -che, infine, all'uscita del terreno di giuoco, veniva colpito da un sasso di piccole dimensioni, senza conseguenze. La gara terminava con il risultato di 1 -1. II Giudice Sportivo competente, ritenuto che i fatti descritti dal Direttore di gara non rivestivano gravità tale da comportare la sospensione della gara, disponeva la ripetizione dell'incontro, irrogando, peraltro, uri ammenda a carico dell'A.S. Venanzo (Com. Uff. n. 21 del 25 novembre 1899). Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, l'A.S. S. Eraclio, che chiedeva l'applicazione a carico della società avversaria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, sentito I'Arbitro a chiarimento, il quale confermava integralmente le risultanze del suo rapporto, respingeva il reclamo. Propone appello l'A.S. S. Eraclio, che ripropone in questa sede le argomentazioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, l'appellante rileva che lo stesso Direttore di gara avrebbe assicurato come dal referto gara sarebbe conseguita l'applicazione in danno della S. Venanzo della punizione sportiva della perdita della gara in contestazione. In ordine a tale particolare profilo dell'appello, si osserva che spetta agli Organi di giustizia sportiva la valutazione circa la regolarità della gara. Per quanto concerne più specificamente la decisione della Commissione Disciplinare (e prima ancora del Giudice Sportivo), va detto che essa é ineccepibile. La gara non è stata caratterizzata da episodi di violenza, né da parte dei calciatori in campo, né da parte del pubblico, idonei a giustificare il suo proseguimento solo pro-forma. Va, pertanto, confermata la decisione appellata. Di conseguenza, va incamerata la tassa reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. S. Eraclio di Foligno (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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