F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS FOLIGNO/CASTELNUOVO DEL 10.10.1999 E VIS FOLIGNO/SIGILLO DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS FOLIGNO/CASTELNUOVO DEL 10.10.1999 E VIS FOLIGNO/SIGILLO DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000). La società A.S. Profiamma di Foligno ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 34 del 24 febbraio 2000, con il quale è stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo proposto in riferimento alle gare Vis Foligno/Castelnuovo. disputata il 10.10.1999, e Vis Foligno/Sigillo, disputata il 24.10.1999, del Campionato Umbro di 3a Categoria. Con tale ultimo reclamo questa società ha chiesto che venisse assegnata la vittoria delle suddette gare, rispettivamente in favore della società Castelnuovo e della società Sigillo, alle quali aveva partecipato in posizione irregolare, nella squadra della Vis Foligno, il calciatore Tozzi Alessandro, tesserato con altra società. L'attuale reclamo in esame, con il quale la società reitera la richiesta già avanzata in primo grado, è inammissibile. La reclamante, nella vicenda in esame, assume la veste di terzo portatore di interesse indiretto, per il duplice motivo che essa non ha partecipato alle gare incriminate (art. 23 n. 2 C.G.S.) e non ha comunque subito dall'esito delle stesse un danno immediato (art. 23 n. 1 C.G.S.), difettando nella specie il requisito del nesso di causalità necessaria. II danno, se pure vi è stato, è da considerarsi comunque indiretto e mediato. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 nn. 1 e 2 C.G.S. per mancanza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Profiamma di Foligno (Perugia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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