F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO AWERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/ROMEO MENTI DEL 17.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 17.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO AWERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/ROMEO MENTI DEL 17.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 17.2.2000) All'esito della gara Nuova Bevagna Montefalco/Romeo Menti, disputata il 17.10.1999 nell'ambito del Campionato Allievi, Girone C, del Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, terminata con il punteggio di 1 a 1, il Giudice Sportivo di primo grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 25 novembre 1999, infliggeva all'A.C. Nuova Bevagna Montefalco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, la squalifica del campo di giuoco per tre giornate e I'ammenda di lire 1.000.000; inibiva a tutto il 31.12.2000 i dirigenti Andreani Giampiero e Magnini Luciano; squalificava sino al 31 .12.2001 i calciatori Biselli Mauro. Magnini Fabrizio e Valeri Andrea e fino al 24.11.2004 il calciatore Ceccaroni Luca. Avverso tale decisione proponeva appello al competente Giudice Sportivo di 2° Grado l'A.C. Nuova Bevagna Montefalco, chiedendo l'annullamento della sanzione a carico di Valeri Andrea e la riduzione di quello a carico di Magnini Fabrizio e Biselli Mauro. II eclamo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 17 febbraio 2000, veniva rigettato per i calciatori Biselli e Magnini ed accolto per il Valeri la cui squalifica veniva ridotta al 17.10.2000. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Nuova Bevagna Montefalco. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è inserita nel Com. Uff. n. 33 del 17 febbraio 2000, mentre l'appello è stato inoltrato il 7 marzo 2000. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come Innanzi proposto dalla A.C. Nuova Bevagna Montefalco di Bevagna (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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