F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VALDAPONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI VALDAPONE/CADORE DEL 9.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.11 del 21.70.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VALDAPONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI VALDAPONE/CADORE DEL 9.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.11 del 21.70.1999) La S.S. Valdapone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Valdapone/Cadore del Campionato Provinciale Categoria Giovanissimi disputata il 9.10.1999, denunziando la posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria, nati nel 1985 e °pertanto fuori quota". II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 in data 21 ottobre 1999, dichiarava inammissibile il reclamo perché non era stata offerta la prova dell'avvenuto invio di copia del reclamo alla società controparte La Società Valdapone inoltrava erroneamente reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto allegando la ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla S.S. Cadore e chiedeva che venisse annullata la suddetta delibera del primo giudice. La Commissione Disciplinare trasmetteva tale ricorso, per competenza, a questa Commissione d'Appello Federale. L'appello merita accoglimento. Si osserva infatti che la società ha dato prova dell'avvenuta notifica di copia del reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado alla controparte, offerta mediante l'esibizione della relativa ricevuta postale, per cui, non sussistendo la dichiarata inammissibilità, gli atti vanno rinviati al Giudice Sportivo di 2° Grado, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per il giudizio di merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Valdapone di Montecchia di Crosara (Verona). annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, per omesso invio di copia alla società controparte del reclamo della S.S. Valdapone in data 12.t0.1999, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata
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