F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VALDAPONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI VALDAPONE/CADORE DEL 9.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.11 del 21.70.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. VALDAPONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI VALDAPONE/CADORE DEL 9.10.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per
I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.11 del 21.70.1999)
La S.S. Valdapone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Valdapone/Cadore del
Campionato Provinciale Categoria Giovanissimi disputata il 9.10.1999, denunziando la posizione
irregolare di due calciatori della squadra avversaria, nati nel 1985 e °pertanto fuori quota".
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 in data 21 ottobre 1999, dichiarava inammissibile il
reclamo perché non era stata offerta la prova dell'avvenuto invio di copia del reclamo alla società
controparte
La Società Valdapone inoltrava erroneamente reclamo alla Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Veneto allegando la ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla
S.S. Cadore e chiedeva che venisse annullata la suddetta delibera del primo giudice.
La Commissione Disciplinare trasmetteva tale ricorso, per competenza, a questa
Commissione d'Appello Federale.
L'appello merita accoglimento.
Si osserva infatti che la società ha dato prova dell'avvenuta notifica di copia del reclamo al
Giudice Sportivo di 2° Grado alla controparte, offerta mediante l'esibizione della relativa ricevuta
postale, per cui, non sussistendo la dichiarata inammissibilità, gli atti vanno rinviati al Giudice
Sportivo di 2° Grado, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per il giudizio di merito.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S.
Valdapone di Montecchia di Crosara (Verona). annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata
delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, per omesso invio di copia alla società
controparte del reclamo della S.S. Valdapone in data 12.t0.1999, con rinvio degli atti al Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica per l'esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata
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