F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A,C. LIVENTINAGORGHENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBELLUNA/LIVENTINAGORGHENSE DEL 18.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 15 del 18.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A,C. LIVENTINAGORGHENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTEBELLUNA/LIVENTINAGORGHENSE DEL 18.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo
di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 15 del 18.11.1999)
Avverso il risultato della gara disputata il 17.10.1999 con d Calcio Montebelluna nell'
ambito del Campionato Regionale Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale Veneto del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'A.C. Liventinagorghense proponeva reclamo al
Giudice Sportivo per il mancato rispetto della procedura prevista dell'art. 61 n. 2 N.O.I.F e chiedeva
la ripetizione della gara.
II ricorso veniva accolto (Com. Uff. n. 12 del 28 ottobre 1999), ma la delibera era annullata
dal Giudice Sportivo di 2° Grado, investito del gravame proposto dalla Società Montebelluna, che
disponeva l'omologazione del risultato acquisito sul campo (Com. Uff. n. 15 del 18 novembre
1999).
L'A.C. Liventinagorghense ha avanzato appello a questa C.A.F., insistendo nella richiesta
già accolta dal primo giudice.
A parere del Collegio va ripristinata la decisione del Giudice Sportivo.
L'art. 61 n. 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima
dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia
dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria.
Come si legge nell'atto di impugnazione dall'A.C. Liventinagorghense, la richiesta di copia
dell'elenco é stata avanzata dall'appellante all'Arbitro prima dell'inizio della partita e poi rinnovata
durante l'intervallo, rimanendo senza effetto; di ciò si trae implicita conferma dal supplemento di
rapporto del Direttore di gara, il quale sembra addurre a giustificazione dell'accaduto la circostanza
che la società Montebelluna gli aveva consegnato solo un esemplare della distinta, sicché egli non
disponeva di altre copie.
A tal proposito, peraltro, va evidenziato il contrasto con quanto dichiarato al Giudice
Sportivo di 2° Grado dal delegato del Presidente del Calcio Montebelluna, secondo cui all'arbitro
vennero consegnate tre copie della distinta di gara, una delle quali, da lui restituita debitamente
sottoscritta, fu esibita al giudicante.
In conclusione, può dirsi accanata la mancata osservanza del precetto sopra richiamato, con
la conseguente privazione per la società controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità
del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.
Non apparendo del tutto chiaro se il fatto debba addebitarsi alla società che avrebbe dovuto
predisporre gli elenchi in numero sufficiente, ovvero a negligenza di terzi, la soluzione consentita
dell'art. 7 n. 4 C.G.S. è quella dell'annullamento con conseguente ripetizione dell'incontro.
La tassa reclamo va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C.
Liventinagorghense di Gorgo al Monticano (Treviso), annulla l'impugnata delibera, ripristinando
quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione
della tassa versata.
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