F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. RICREATIVO LAVORATIVO/BELVEDERE DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 del 9.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S.
RICREATIVO LAVORATIVO/BELVEDERE DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 9.2.2000)
All'esito della gara G.S. Ricreativo Lavorativo/Belvedere, disputata il 16.1 .2000,
nell'ambito del Campionato di 3e Categoria, Girone A, terminata col punteggio di 1 a 2, il Gruppo
Sportivo Ricreativo Lavorativo di Marostica proponeva opposizione avverso la validità della gara in
parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il
calciatore Lorenzin Luca, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una
squalifica.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 9
febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2 alla S.S. Calcio Belvedere e comminava I'ammenda di L. 100.000.
Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Calcio Belvedere, chiedendo l'annullamento
della delibera della Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.
II gravame é infondato.
La S.S. Calcio Belvedere argomenta il proprio reclamo rilevando che il calciatore Lorenzin
Luca, già ammonito in diffida, aveva subito la quarta ammonizione in occasione della gara
Ezzelina/Belvedere del 6.1.2000. Nel presupposto della conseguente squalifica, sentito
"telefonicamente un funzionario del Comitato locale". la Società non faceva partecipare il calciatore
alla successiva gara Belvedere/Real Fellette, del 9.1.2000, comunicando il fatto al Comitato locale.
In tal modo la ricorrente ritiene che sia stata scontata la squalifica irrogata con il Comunicato
Ufficiale n. 23 del 12.1.2000.
La questione deve essere esaminata alla luce del secondo comma dall'art. 12 C.G.S. per il
quale "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal
giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto
previsto dal comma 11 del presente articolo e dell'art. 36, comma 2, del presente Codice".
II comma 11 dall'art. 12 C.G.S. prevede che: "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i
quali à previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con
presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".
II secondo comma dall'art. 36 C.G.S. recita "... il calciatore espulso dal campo nel corso di
una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza
declaratoria del Giudice Sportivo..." . Analoga previsione non è contemplata nel caso di
ammonizioni plurime.
Nella specie il calciatore Lorenzin non risulta essere stato espulso dal campo nel corso di
una gara ufficiale, ma era stato ammonito essendo già diffidato. La conseguente squalifica gli è
stata irrogata con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 12.1.2000 e,
pertanto, egli non ha legittimamente partecipato alla gara del 16.1.2000 in quanto solo in tale data
aveva conoscenza legale della squalifica in parola.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Belvedere di
Tezze sul Brenta (Vicenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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