F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2000 INFLITTA AL CALCIATORE SCHIMMENTI MICHELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 37 del 23.2.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2000 INFLITTA AL CALCIATORE SCHIMMENTI MICHELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 37 del 23.2.2000). L'U.S. Virtus dal Colle F.S. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 pubblicato il 23 febbraio 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta al 31.5.2000 la sanzione della squalifica inflitta (fino al 9.4.2001) al calciatore Schimmenti Luca dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 35 del 9 febbraio 2000) per atto di violenza nei confronti dell'arbitro della gara del Campionato Juniores Regionale Virtus dal Colle/Chiampo del 5.2.2000. L'appello è inammissibile. Osserva, infatti, il collegio che la squalifica irrogata è inferiore a 12 mesi e che, come tale, ai sensi dall'art. 35 n. 4 latt. d/d1 C.G.S., che disciplina l'attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la sanzione stessa non può essere oggetto di impugnazione dinanzi la C.A.F. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Dal Colle F.S. di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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