F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 7.000.000 INFLITTALE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera deva Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 85 del 14.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 7.000.000 INFLITTALE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera deva Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 85 del 14.4.2000) L'U.S. Bojano ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 65 del 14 aprile 2000. con la quale, a seguito del deferimento da pane del Presidente della Divisione Calcio Femminile, veniva inflitta ad essa società sanzione dell'ammenda di L. 7.000.000 per violazione dall'art. 32 del Regolamento della L.N.D. (obbligo di partecipazione ad uno dei campionati dell'attività giovanile). In particolare alla ricorrente veniva contestato di aver partecipato, nella stagione in corso, al Tomeo Esordienti provinciali soltanto con una squadra maschile e non anche con una squadra femminile, violando tosi l'obbligo di partecipare ad uno dei campionati dell'attività giovanile della Divisione Calcio Femminile Sostiene la ricorrente l'inesattezza di tale assunto, in quanto il Campionato 'Esordienti' al quale ha partecipato è - come pubblicato nel C.U. n. 1 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicato il 1 ° luglio 2000 - un romeo 'mesto' riservato a calciatrici e calciatori nati negli anni 1987 e 1988. Ad esso, infatti, possono prendere parte sia ragazzi che ragazze senza alcuna limitazione od obbligo riguardo al sesso dei partecipanti. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la decisione a suo carico è stata adottata prima del termine della stagione 1999/2000. nel corso della quale I'U.S. Bojano si è iscritto al Torneo Pulcini con una squadra interamente femminile. Chiede, quindi, la riforma della decisione impugnata, essendo la società in regola con le disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento L.N.D. ed al C.U. n. 1 della L.N.D. pubblicato il 10 luglio 2000. L'appello è fondato e va accatto. Ritiene questa Commissione che quanto sostenuto dalla ricorrente meriti accoglimento, apparendo il comportamento dall'U.S. Bojano conforme a quanto disposto dell'art. 32 del Regolamento della L.N.D. e dai regolamenti di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 1 della Lega medesima e della Divisione Calcio Femminile. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dell'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso). annullando la sanzione dell'ammenda di L. 7.000.000 inflitta dai primi giudici alla società reclamante. e dispone la restituzione della tassa versata.
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