F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE A AFRAGOLA//PETRARCA FUTSAL DEL 18.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE A AFRAGOLA//PETRARCA FUTSAL DEL 18.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000) II Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul C.U. n. 160 del 22 marzo 2000, infliggeva alla S.C. Afragola la sanzione dell'ammenda di lire 2.500.000, la squalifica del campo di giuoco, con l'obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse sino al 30.11.2000, per fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori al termine della gara Afragola/Petrarca Futsal del 18.3.2000, valida per il Campionato Nazionale Calcio a Cinque di Serie A. Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva ai dirigenti dell'Afragola Romanucci Carmine e Castiello Biagio, rispettivamente l'inibizione sino al 30.9.2003 e 30.9.2002, per aver aggredito e colpito reiteratamente con calci e pugni, al termine della stessa gara, l'allenatore e il dirigente accompagnatore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione del 13 aprile 2000, rigettava il reclamo proposto dalla S.C. Afragola Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo. Contro quest'ultima delibera interpone appello la S.C. Afragola, lamentando la carenza di attività istruttoria da parte della Commissione Disciplinare che avrebbe omesso di accertare una presunta provocazione di un dirigente della squadra avversaria, avvenuta al di fuori della percezione dei Direttori di gara, causa scatenante degli incidenti e dei fatti di violenza, e comunque l'eccessività della sanzione inflitta. II reclamo à infondato e non merita accoglimento. I fatti violenti posti in essere dai sostenitori e dai dirigenti della società appellante trovano preciso e puntuale riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte di prova privilegiata. In particolare gli accadimenti sono stati puntualmente registrati e riportati dai due Direttori di gara e dal Commissario di campo e non ha alcuna rilevanza la dedotta circostanza che non sia stata accertata la genesi deva rissa avvenuta in campo. Risulta dagli atti che il Romanucci, al termine della gara in questione, ha fomentato i disordini, incitando i propri sostenitori ad invadere il terreno di giuoco e ad aggredire i calciatori avversari. Ha poi ripetutamente aggredito, insieme al Castiello, con calci e pugni, l'allenatore della squadra avversaria, continuando ad infierire anche quando questo si trovava in terra e cagionandogli la rottura del setto nasale. L'aggressione veniva poi ripetuta nei confronti del dirigente accompagnatore della squadra avversaria, anche questi colpito con calci e pugni e costretto a rivolgersi al pronto soccorso. II comportamento violento e antisportivo dei dirigenti Romanucci e Castiello, posto in essere proprio sotto gli occhi dell'Arbitro, è connotato da tale gravità da non poter essere comunque giustificato da alcuna circostanza e/c fatto precedente agli eventi. In questo senso si appalesa inutile e superflua ogni altra attività istruttoria. Le sanzioni in concreto inflitte dai primi giudici ai dirigenti Romanucci e Castiello, sono congrue e pienamente adeguate alla condotta violenta loro ascritta e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. Del pari adeguata è la sanzione della squalifica del terreno di giuoco e dell'effettuazione degli incontri in campo neutro e a porte chiuse, prevista dall'art. 8 C.G.S. e correttamente applicata nel caso in specie. La squalifica del campo di giuoco fino al 30.11.2000 appare pienamente giustificata in relazione all'inaudito e antisportivo comportamento della tifoseria dell'Afragola, che, al termine della gara, incitata da un dirigente della propria squadra (il Romanucci), aggrediva con calci e pugni i calciatori della squadra avversaria, inseguendoli in ogni parte del campo e costringendoli a riparare nello spogliatoio degli arbitri. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Afragola di Afragola (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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