COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PACENTRO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. ( SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERROCCHI TONI FINO AL 30/11/01 IN RELAZIONE ALLA GARA SCURSOLA/PACENTRO DISPUTATA IL 3/10/01 PER IL CAMPIONATO DI COPPA ABRUZZO (C.U. N.16 DEL 11/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PACENTRO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. ( SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERROCCHI TONI FINO AL 30/11/01 IN RELAZIONE ALLA GARA SCURSOLA/PACENTRO DISPUTATA IL 3/10/01 PER IL CAMPIONATO DI COPPA ABRUZZO (C.U. N.16 DEL 11/10/01) Con appello ritualmente proposto la società Pacentro 91 ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato fal G.S. per aver il calciatore Verrocchi Toni protestato avverso la decisione arbitrale e spintonato l’arbitro senza procurargli alcun danno chiedendone la revoca o, quantomeno, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Verrocchi Toni non aveva assolutamente intenzione di spingere il direttore di gara, ma che probabilmente, come succede nelle fasi concitate dove tutti si spingono, può essere che il Verrocchi abbia toccato involontariamente l’arbitro. Lo stesso calciatore, infatti, alla notifica dell’espulsione usciva dal campo senza creare ulteriori problemi all’arbitro. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Verrocchi Toni gli si avvicinò e lo pinse con una mano sul petto spintonandolo di qualche metro senza però arrecargli dolore. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Verrocchi Toni ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Direttore di gara attingendolo al petto con una spinta che lo faceva indietreggiare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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