COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 30/ 9/ 2001 ORATORIANA – PATERNO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 30/ 9/ 2001 ORATORIANA - PATERNO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della P.G.S. Oratoriana avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si fa presente che la Soc.Paterno nel corso del secondo tempo dal 25' al 31' minuto non impiegava alcun calciatore nato dopo il 1° Gennaio 1982;
- rilevato che quanto denunciato dalla P.G.S.Oratoriana risponde al vero;
- visti gli art.34 bis N.O.I.F. e 12 comma 5 C.G.S.
DELIBERA
a) di infliggere alla Soc.Paterno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0;
b) di accreditare la tassa reclamo.