COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato di Prima Categoria – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. CAPISTRELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE RENZIS DOMENICO PER DUE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNUM/U.S.CAPISTRELLO DISPUTATA IL 10/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA ( C.U.N.50 DEL 14/2/02 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato di Prima Categoria - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. CAPISTRELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE RENZIS DOMENICO PER DUE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNUM/U.S.CAPISTRELLO DISPUTATA IL 10/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA ( C.U.N.50 DEL 14/2/02 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto la società U.S.Capistrello ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore De Renzis Domenico rivolto sputi contro il pubblico dopo essere stato colpito anch’egli da sputi, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che i fatti addebitati non sarebbero stati commessi dal calciatore. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art.41, punto 3, CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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