COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 30/ 3/ 2002 MIANO – FAVALEPOSEBO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 30/ 3/ 2002 MIANO - FAVALEPOSEBO Il Giudice Sportivo - visto il reclamo ritualmente proposto dalla U.S.Miano con il quale si richiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, perche' in definitiva in quanto accaduto, non sono da ravvisarsi affatto motivi validi od episodi talmente gravi o violenti da giustificare una decisione cosi' pesante da parte dell'arbitro il quale " in un momento di smarrimento" avrebbe valutato erroneamente gli episodi realmente accaduti causando un danno alla reclamante che potrebbe rivelarsi irreparabile nell'economia del campionato; - visto il referto arbitrale dal quale risulta in modo inequivocabile che al 49° del primo tempo, l'arbitro, e' stato raggiunto a seguito di annullamento di una rete per fuorigiuoco, da sei (6) calciatori della Soc.Miano e fatto oggetto di sputi, di reiterate ingiurie e gravi minacce da parte degli stessi, per cui data la impossibilita' di riportare la calma si e' venuto a trovare nella necessita' di sospendere l'incontro, tenuto presente inoltre, che avrebbe dovuto adottare espulsione dei suddetti calciatori in conseguenza della quale, la stessa Societa' si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto; - rilevato pertanto che, quanto dedotto nel reclamo, non trova riscontro negli atti ufficiali che costituiscono fonte privilegiata di prova; DELIBERA a) di respingere il reclamo e, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc.Miano con il seguente punteggio : Miano / Favale Posebo 0 a 2; b) di disporre l'incameramento della tassa di reclamo.
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