COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. TORINO DI SANGRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA DISPUTATA IL 30/3/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C,U, N.62 DEL 11/4/02 COM.REG.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC. TORINO DI SANGRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA DISPUTATA IL 30/3/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C,U, N.62 DEL 11/4/02 COM.REG.AQ)
Con appello ritualmente proposto, la soc. Torino di Sangro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per non aver utilizzato per tutta la gara un calciatore nato dall’1/1/82 in poi come disposto dalle norme regolamentari, avendo sostituito un calciatore juniores con un altro non di pari età.
Ha dedotto l’appellante che, in realtà, la pretesa omissione non sarebbe avvenuta in quanto, per uno scambio di maglietta tra i due calciatori sarebbe stata annotata la sostituzione del calciatore Presenza Alessandro (nato nel 1982) che, in realtà, sarebbe rimasto in campo per tutta la durata della gara.
Ha, pertanto, chiesto annullarsi la sanzione confermando il risultato acquisito in campo.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando che alcuna delle circostanze riferite dall’appellante era stata annotata negli atti ufficiali mentre, prima della gara, i calciatori erano stati regolarmente identificati all'atto del riconoscimento cosicchè le sostituzioni erano state effettuate nella più assoluta regolarità. Ha inoltre, aggiunto che a fine gara aveva mostrato ai dirigenti delle società il foglio delle sostituzioni e dei provvedimenti disciplinari senza che gli stessi rilevassero alcuna anomalia.
Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, estremamente chiari e, quindi, non suscettibili di diverse interpretazioni, la decisione del primo Giudice deve essere confermata non avendo trovato riscontro negli atti ufficiali alcuna circostanza posta a fondamento dell’appello proposto dalla soc.Torino di Sangro
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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