COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.POPOLI CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VACRI CALCIO/POPOLI CALCIO DISPUTATA IL 24/3/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPONE GUGLIELMO (RIFERIMENTO DELIBERA C.D. ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 22/4/02 – C.U. .65 DEL 23/4/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.POPOLI CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VACRI CALCIO/POPOLI CALCIO DISPUTATA IL 24/3/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPONE GUGLIELMO (RIFERIMENTO DELIBERA C.D. ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 22/4/02 – C.U. .65 DEL 23/4/02) Con decisione pubblicata sul C.U. n.65 del 23/4/02, questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dalla soc.Popoli Calcio e ritenuta la posizione irregolare del calciatore Capone Guglielmo nella gara oggetto di reclamo siccome squalificato per una gara con C.U. n.58 del 21/3/02, ha deliberato di infliggere alla soc. Vacri Calcio la punuzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 a favore del Popoli Calcio nonché l’ammenda di Euro 103,29. Osserva la Commissione che tale decisione deve essere revocata siccome frutto di evidente errore materiale in quanto il calciatore Capone Guglielmo risultava effettivamente nell’elenco degli squalificati (prima gara) pubblicato sul C.U. n.58 del 21/3/02 ma con riferimento alla gara Michetti/Vacri Calcio disputata il 3/3/02 cosicchè, avendo scontato tale squalifica nella successiva gara Vacri Calcio/Bucchianico disputata il 10/3/02 (dagli atti ufficiali di tale gara si rileva che il Vacri non ha utilizzato il Capone), la partecipazione dello stesso alla gara del 24/3/02 deve ritenersi regolare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla soc.Popoli Calcio confermando il risultato acquisito sul campo.Dispone incamerarsi la tassa di reclamo
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