COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. MIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO/FAVALEPOSEBO DISPUTATA IL 30/3/02 PER IL CAMPIONATI DI I CATEGORIA (C.U. N.61 DEL 11/4/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI U.S. MIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO/FAVALEPOSEBO DISPUTATA IL 30/3/02 PER IL CAMPIONATI DI I CATEGORIA (C.U. N.61 DEL 11/4/02)
Con due distinti appelli ritualmente proposti la U.S.Miano ha impugnato, rispettivamente, la decisione con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della rara in epigrafe con il punteggio di 0 – 2 ed il provvedimento con il quale il medesimo Giudice ha squalificato fino al 15/5/02 i calciatori Cavi Marco , Di Giuseppe Tommaso, Neri Giovanni, Ponzielli Daniele, Scauri Marco e Tassoni Vincenzo, chiedendo la ripetizione della gara e la revoca o riduzione delle sanzioni.
Gli appelli, oggettivamente connessi, vengono preliminarmente riuniti.
Osserva la Commissione Disciplinare che le doglianze della società appellante, seppure in parte, sono fondate.
L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato il contenuto del rapporto, dal quale risulta che tutti calciatori della U.S. MIANO, al termine del primo tempo, lo hanno accerchiato protestando, insultandolo, minacciandolo e colpendolo con sputi.
Dinanzi a tali comportamenti il direttore di gara ha dichiarato che avrebbe dovuto espellere sei calciatori ed essendo la squadra, conseguentemente rimasta in campo con un numero di atleti inferiore a quello consentito, ha ritenuto di sospendere l’incontro.
In base a tale prospettazione dei fatti va tuttavia rilevato che non risulta affatto dagli atti ufficiali che tali espulsioni siano state in qualche modo notificate, né formalmente con l’estrazione del cartellino rosso, né informalmente mediante comunicazione al capitano della squadra, circostanza, questa, sicuramente doverosa alla luce dello svolgimento dei fatti, anche magari dopo aver atteso qualche minuto dallo svolgimento della protesta collettiva.
Non può essere sottaciuto, inoltre, che appare incongrua l’affermazione del direttore di gara secondo la quale tutti i calciatori del Miano si sarebbero resi responsabili dei medesimi fatti (proteste, ingiurie, minacce e sputi) ma egli abbia inteso prendere provvedimenti, peraltro non esternati, soltanto nei confronti di sei di essi.
Quanto alle sanzioni disciplinare adottate nei confronti di questi ultimi, fermo restando che dagli atti ufficiali comunque risulta provata la loro responsabilità, questa Commissione ritiene di poter operare una pur lieve riduzione, avuto riguardo ai criteri retributivi adottati nel sanzionare comportamenti analoghi a quelli in esame.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di disporre la ripetizione della gara U.S.MIANO/FAVALEPOSEBO e di ridurre al 30/4/02 le squalifiche inflitte ai calciatori Cavi Marco, Di Giuseppe Tommaso, Neri Giovanni, Ponzielli Daniele, Scauri Marco e Tassoni Vincenzo. Manda al Comitato per gli adempimenti di competenza e per la restituzione della tassa versata.
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