COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 07/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 5/ 5/ 2002 ORTIGIA / CESE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 07/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 5/ 5/ 2002 ORTIGIA / CESE Il Giudice Sportivo - - preso atto del preannuncio di reclamo avanzato dalla Soc.Ortygia; - - esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc.Ortigya , con il quale richiede che a carico della Soc.Cese venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per non aver utilizzato per tutta la durata dell'incontro almeno un calciatore nato dal 01/01/1981 ed altro calciatore nato dal 01/01/1982, cosi' come da disposizioni impartite dal C.R.A. con C.U. n.1 del 5 luglio 2001, avendo sostituito la Soc.Cese al 46' del secondo tempo il calciatore Basile Ezio (n.8 Soc.Cese ) classe 1982 , con il calciatore Alfonsi Agostino (n.17 Soc.Cese ) , classe 1967 ; - - visto il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale risulta che nel corso della gara in oggetto , era stato sostituito al 35 ' del secondo tempo , il calciatore Tellone Emiliano (n.9 Soc.Cese ) classe 1979 con il calciatore Murzilli Daniele (n.16 Soc.Cese ) classe 1982 ; - - rilevato che per tutta la durata della gara e' stato impiegato il calciatore Cipollone Mirko (n.3 Soc.Cese) classe 1982 ; - considerato che in effetti nel corso dell'intero incontro la Soc.Cese ha utilizzato almeno due calciatori classe 1982; DELIBERA a) di confermare il risultato acquisito in campo e cioe' Ortygia / Cese 0 a 2 b) di addebitare la tassa di reclamo.
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