COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 19/ 5/ 2002 CESE – TOLLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 19/ 5/ 2002 CESE - TOLLO Il Giudice Sportivo - esaminato il referto arbitrale nel quale vengono riferiti una serie di episodi violenti e minacciosi da parte di dirigenti e calciatori del Cese, episodi che costringevano il direttore di gara ad assumere decisioni di espulsione dei dirigenti e specificatamente di ben cinque calciatori; - rilevato che a seguito delle cinque espulsioni di calciatori del Cese al 49' del primo tempo, l'arbitro era costretto a sospendere la gara in quanto il Cese era rimasto in campo con solo sei calciatori; ritenuto di dover prendere i provvedimenti che seguono, in ordine all'esito della gara, e a carico dei tesserati e della Societa'; - visto l'art.12 C.G.S., DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico del Cese con il punteggio acquisito in campo: Cese / Tollo 0 a 2; b) di inibire i seguenti dirigenti del Cese fino alle date a fianco di essi riportate: - Lancia Giovanni 21/05/2004, perche' ingiuriava e minacciava l'arbitro e dopo essere stato allontanato cercava di aggredirlo e colpirlo con calci e pugni senza riuscirvi per l'intervento di alcuni calciatori.Inoltre al termine della gara avvicinatosi all'assistente dell'arbitro lo colpiva con un calcio alla gamba destra procurando forte e persistente dolore; - Patrizi Raimondo 31/12/2002, perche' entrava sul terreno di giuoco ed avvicinatosi all'arbitro tentava di aggredirlo con pugni e calci, senza riuscirvi perche' fermato.Dichiaratone l'espulsione, tentava nuovamente di aggredire il direttore di gara, ma non vi riusciva perche' nuovamente fermato da alcuni calciatori; - Di Giacomo Corrado 19/06/2002; c) di squalificare i seguenti calciatori del Cese per le gare a fianco di essi rportate : - Salustri Paolo per sei gare per proteste smodate; - Basile Ezio per tre gare , perche' dopo la sospensione della partita ingiuriava e minacciava l'arbitro che tentava di raggiungere gli spogliatoi; - Di Giacomo Iuri per due gare; - Giordani Paolo per due gare; - Bucci Giacomo per una gara; - Murzilli Daniele per una gara; d) di infliggere al G.S.Cese l'ammenda di 800,00 euro , perche' propri sostenitori entrati sul terreno di giuoco ,tentavano di aggredire la terna arbitrale, con pugni e calci, sfiorando l'arbitro.Era necessaria la scorta della Polizia per far uscire dal campo l'arbitro ed i propri collaboratori. Inoltre, mentre l'arbitro a bordo della propria autovettura, restituita dall'addetto integra, usciva dal campo, alcuni sostenitori del Cese colpivano ripetutamente l'autovettura stessa, danneggiandola notevolmente (ammaccatura sul portellone posteriore, sulla fiancata posteriore destra, graffi alla portiera anteriore sx e tergicristallo posteriore spezzato).Si fa obbligo al G.S. Cese di risarcire i danni documentati, se richiesti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it