COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 5/07/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ALTO TORTORETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/10/02 AL CALCIATORE FELIZIANI ROBERTO ED AL CALCIATORE CATALLI LUCA E PER 6 GARE AL CALCIATORE DI FABIO VINCENZO) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO CALCIO/ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 27/5/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.5 DEL 31/5/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 5/07/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ALTO TORTORETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/10/02 AL CALCIATORE FELIZIANI ROBERTO ED AL CALCIATORE CATALLI LUCA E PER 6 GARE AL CALCIATORE DI FABIO VINCENZO) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO CALCIO/ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 27/5/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.5 DEL 31/5/01) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Alto Tortoreto ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Feliziani per aver scagliato il pallone contro l’arbitro procurandogli leggero dolore, del Catalli per aver lanciato dell’acqua verso il viso dell’arbitro per due volte e del Di Fabio per averlo insultato con fare minaccioso mentre si portava incontro allo stesso, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la involontarietà del gesto del Feliziani, l’ammissione di responsabilità del Catalli per aver colpito una sola volta l’arbitro con dell’acqua e del Di Fabio per le sole ingiurie. Osserva la Commissione che l’appello è fondato limitatamente alle sanzioni inflitte al Feliziani ed al Catalli. Appare,infatti equo, ridurre lievemente le stesse in considerazione del fatto che i comportamenti tenuti dagli stessi non hanno causato particolari conseguenze in danno del direttore di gara. Quanto, invece, alla sanzione inflitta al Di Fabio, la stessa è congrua ed adeguata con la conseguenza che deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori Feliziani Roberto e Catalli Luca fino al 31/3/02 confermando, nel resto, la impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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