COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 30/ 9/ 2001 2000 CALCIO MONTESILVANO – DANIELE CERICOLA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 30/ 9/ 2001 2000 CALCIO MONTESILVANO - DANIELE CERICOLA Il Giudice Sportivo a modifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.17 del 18 Ottobre 2001, prende atto che il reclamo relativo alla gara in epigrafe e presentato dalla Soc.daniele Cericola e' stato inoltrato nei termini - visto il citato reclamo, con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della soc.2000 Calcio Montesilvano , in quanto la stessa effettuava nel corso dell'incontro la sostituzione di n. 4 calciatori, anziche' 3 cosi' come previsto dalle vigenti norme; - esaminato il relativo referto arbitrale e visto l'art.12 Comma 5,lettera A C.G.S. DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc.2000 Calcio Montesilvano, con il seguente punteggio: 2000 Calcio Montesilvano / Daniele Cericola 0 a 2; b) di accreditare la tassa reclamo a favore della Societa' reclamante.
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