COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE GRANATO GINO DELLA ALTINESE 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/02 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE/A.S. ATLETICO ORSOGNA DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.13 DEL 27/9/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE GRANATO GINO DELLA ALTINESE 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/02 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE/A.S. ATLETICO ORSOGNA DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.13 DEL 27/9/01) Con appello ritualmente proposto, il sig.Gino Granato, calciatore della soc. Altinese 2000, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito con violenza un calciatore avversario dopo averlo rincorso e dopo averlo fatto cadere a terra, chiedendone la revoca o, quanto meno, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che, in precedenza, era stato colpito proditoriamente da tergo dallo stesso calciatore Di Sario Antonio e che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva dovuto sostenere dopo qualche giorno un intervento per la riduzione della frattura alle ossa nasali: Aggiungeva, inoltre di non aver colpito il Di Sario in quanto era stato portato sanguinante nello spogliatoio e non avrebbe potuto, quindi, compiere il gesto contestato. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver identificato il Granato anche in considerazione del fatto che ricopriva la carica di capitano. Ha, peraltro, precisato che lo stesso Granato aveva rincorso l’avversario, dapprima da solo e poi con tutti gli altri calciatori dell’Altinese, senza aver notato per quale motivo anche se non era avvenuto alcuno scontro di giuoco che giustificasse un simile comportamento. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non possono sussistere dubbi sulla identificazione del Granato. A quest’ultimo va, peraltro, riconosciuta l’attenuante della provocazione essendo verosimile che lo stesso fosse stato in precedenza colpito dal Di Sario visto che non vi sarebbe stato alcun motivo diverso per rincorrerlo e colpirlo e che l’arbitro, dopo la sospensione della gara, ebbe a notare che lo stesso Granato perdeva copioso sangue dal volto tanto da essere necessario l’intervento di una autoambulanza. A conferma di tale circostanza è stata, poi allegata la relazione clinica relativa all’intervento subito dal Granato per la riduzione della frattura delle ossa nasali. Appare, pertanto equa una riduzione della sanzione Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Granato Gino fino al 28/2/02 disponendo restituirsi la tassa versata.
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