COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI MARCO ALADINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.ANGELO/POL.BARISCIANO DISPUTATA IL 4/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U.N.22 DEL 8/11/01 COM.REG.LE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI MARCO ALADINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.ANGELO/POL.BARISCIANO DISPUTATA IL 4/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U.N.22 DEL 8/11/01 COM.REG.LE) Con appello ritualmente proposto il calciatore Di Marco Aladino, tesserato con la soc.Pol.Barisciano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adotta dal G.S. per aver protestato in modo esagitato alla notifica dell’espulsione, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che ha chiesto civilmente spiegazioni ed è uscito dal campo tenendo un comportamento civile. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Di Marco Aladino ha tenuto un atteggiamento di sfida venendo a contatto “petto a petto2 con il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it