COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.CARPINETO SINELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA ROCCASALEGNA/CARPINETO SINELLO C.U.N.26 DEL 29/11/01

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.CARPINETO SINELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA ROCCASALEGNA/CARPINETO SINELLO C.U.N.26 DEL 29/11/01 Con reclamo ritualmente proposto la soc.Carpineto Sinello ha chiesto la revoca della decisione del G.S. che ha inflitto alle società in epigrafe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di £.100.000. Il reclamo della soc.Carpineto Sinello si basa sul fatto di non aver potuto raggiungere Roccascalegna in quanto il manto stradale era coperto di neve. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Infatti l’accordo fra le società Roccascalegna e Carpineto Sinello del giorno precedente alla gara non è stato mai ratificato al C.R.A.- LND pertanto le società erano tenute a presentarsi regolarmente sul terreno di gioco per disputare l’incontro del 25/11/01. Peraltro l’arbitro nel suo rapporto ha dichiarato che il giorno 25/11/01 il terreno di gioco era praticabile per la disputa della gara. In applicazione, dunque dell’art.54 comma 1 della NOIF la decisione del G.S. appare congrua ed adeguata: Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it