COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.NOCCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CARLO DI GIOVANNI FINO AL 30/4/02) IN RELAZIONE ALLA GARA NOCCIANO/SERRESE DISPUTATA IL 18/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.25 DEL 22/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.NOCCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CARLO DI GIOVANNI FINO AL 30/4/02) IN RELAZIONE ALLA GARA NOCCIANO/SERRESE DISPUTATA IL 18/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.25 DEL 22/11/01) Con appello ritualmente proposto la società Pol.Nocciano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Carlo Di Giovanni ingiuriato e minacciato l’arbitro tentando di mettergli una mano sul volto chiedendone la riduzione Ha dedotto l’appellante che vi era stata una incomprensione tra il calciatore ( che aveva subito un violento colpo agli organi genitali) e l’arbitro tanto che questi non aveva riferito i fatti con obiettività. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Di Giovanni può essere lievemente ridotta considerando che la sua reazione è stata determinata da timore di compromettere una particolare situazione soggettiva documentalmente provata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carlo Di Giovanni fino al 23/3/02 disponendo la restituzione della tassa versata.
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